1. L'Agenzia persegue le finalità di cui all'articolo 1, promuovendo il coordinamento tra le amministrazioni dello Stato, gli enti e le istituzioni pubbliche ai sensi della legislazione vigente in materia.
2. L'Agenzia, organizzata in uffici di livello dirigenziale generale, promuove, coordina, amministra e controlla:
a) le istituzioni scolastiche italiane all'estero, nonché le iniziative e gli interventi che favoriscono e sviluppano la diffusione della lingua e della cultura italiane nel mondo;
b) l'integrazione linguistica, culturale, sociale e lavorativa dei cittadini italiani e dei soggetti di origine italiana nei sistemi scolastici dei Paesi di accoglienza;
c) l'attuazione di convenzioni con le autorità straniere per l'inserimento della lingua e della cultura italiane nei sistemi scolastici locali;
d) i servizi di certificazione delle competenze acquisite dai beneficiari delle attività di cui alla lettera a), tenuto conto degli indicatori e dei livelli di competenza comunicativa e linguistica fissati dal Consiglio d'Europa. A tale fine l'Agenzia stipula convenzioni con accertati enti certificatori, promuovendo l'adozione di un unico modello di certificazione;
e) la diffusione dell'insegnamento della lingua e della cultura italiane all'estero secondo le strategie dell'e-learning.
3. L'Agenzia valorizza l'interazione tra pubblico e privato nell'attuazione delle iniziative di cui alla presente legge mediante forme di cooperazione con enti e